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Normativa per l’obbligo di utilizzo dei DPI
Dispositivi di Protezione Individuale
(PPE Personal Protection Equipment)

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo N. 81 del 9 Aprile 2008) è l’attuale normativa di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.

La sua applicazione prevede delle “misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” che consistono “nella valutazione di tutti i rischi”, nella “programmazione della prevenzione”, “nell’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo”.

In questo contesto si prevede e, qualora necessario, si obbliga l’uso di DPI quando “i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione collettiva”. Per DPI “si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute …”

I DPI devono essere conformi al D.lgs 475/92 ed è obbligo del datore di lavoro, all’atto dell’acquisto, verificare che sia disponibile la documentazione che attesti la reale conformità del DPI, la nota informativa e la marcatura CE. è obbligo del datore di lavoro “confrontare le caratteristiche del DPI con quelle necessarie nel contest in cui si opera”.

La marcatura CE apposta sugli indumenti indica che tali prodotti sono DPI conformi ai requisiti essenziali indicate nella direttiva europea 89/686/CEE recepita con D.Lgs. n. 475 ed a quelli specifici indicati nelle norme europee armonizzate. La certificazione CE è la procedura in base alla quale l’organismo di controllo riconosciuto consta e attesta che il modello DPI soddisfa alle disposizioni pertinenti della direttiva.
Prima di “immettere un modello DPI sul mercato, il fabbricante … deve preparare la documentazione tecnica indicata … per poterla presentare, se necessario, alle autorità competenti”.

I DPI vengono classificati in tre categorie, in base alla gravità del rischio a cui il lavoratore è sottoposto.

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia, rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C, ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente, azioni lesive dei raggi solari). Questa categoria di DPI deve essere munita di autocertificazione rilasciata dal fabbricante.

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. Comprende i dispositivi che proteggono da danni NON di lieve entità ma neppure da morte e/o lesione grave o di carattere permanente. Questa categoria di DPI necessita l’ottenimento del certificato di esame CE di tipo rilasciato da apposito Organismo certificato.

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi liquidi o contro i gas irritanti pericolosi tossici o radio tossici, gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea, i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti, i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C con o senza radiazioni infrarosse fiamme o materiali in fusione, i DPI per attività in ambienti equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50°C, i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto, i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Questa categoria di DPI, oltre all’ottenimento del certificato di esame di tipo, rilasciato da apposito Organismo, necessita anche di una attività di controllo del Sistema di Qualità aziendale.

Prima categoria di rischio

Seconda categoria di rischio

Terza categoria di rischio

Prima categoria di rischio

Terza categoria di rischio

Seconda categoria di rischio

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