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Normativa per l’obbligo di utilizzo dei DPI |
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo N. 81 del 9 Aprile 2008) è
l’attuale normativa di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio”. |
Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (azioni lesive con effetti
superficiali prodotte da strumenti meccanici, azioni lesive di lieve entità e facilmente
reversibili causate da prodotti per la pulizia, rischi derivanti dal contatto o da urti con
oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C, ordinari
fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, urti lievi e vibrazioni inidonei a
raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente, azioni lesive dei
raggi solari). Questa categoria di DPI deve essere munita di autocertificazione
rilasciata dal fabbricante. |
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Comprende i dispositivi che proteggono da danni NON di lieve entità ma neppure da
morte e/o lesione grave o di carattere permanente. Questa categoria di DPI necessita
l’ottenimento del certificato di esame CE di tipo rilasciato da apposito Organismo
certificato. |
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. |